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Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 22/07/1969 (Rv. 342469 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIFERIMENTO ALL'ORIGINARIA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342469-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIFERIMENTO ALL'ORIGINARIA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

Per la Determinazione del foro facoltativo previsto dall'art. 20 cod.proc.civ., occorre aver riguardo all'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore, e cioe all'obbligazione originaria che si prospetta al giudice, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, sia che essa funzioni da presupposto o da 'causa petendì rispetto all'oggetto della domanda giudiziale. Pertanto, la Competenza cosi determinata, non puo venir meno, ne puo subire spostamenti, per il fatto che il convenuto contesti la esistenza dell'obbligazione affermata dall'attore, o comunque sollevi eccezioni che incidano sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. (V. 1004-69, massima n. 339457 232-69, massima n. 338190 2827-68, massima n.335493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)