Sez. 3, Sentenza n. 3408 del 15/11/1972 (Rv. 361267 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO DALL'ATTORE - ESCLUSIVA RILEVANZA - CONTESTAZIONE SULL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO DALL'ATTORE - ESCLUSIVA RILEVANZA - CONTESTAZIONE SULL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - IRRILEVANZA.*
Per la Determinazione del foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ occorre aver riguardo all'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, sia che essa funzioni da presupposto o da causa petendi rispetto all'oggetto della domanda giudiziale. Conseguentemente, la Competenza cosi determinata non puo venir meno, ne subire spostamenti per il fatto che il convenuto contesti l'esistenza dell'obbligazione affermata dall'attore e comunque sollevi eccezioni che incidano nel rapporto giuridico dedotto in giudizio. (Conf 2761'69, mass n 342469; 1004'69, mass n 339457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)