Sez. L, Sentenza n. 3360 del 14/06/1979 (Rv. 399761 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CRITERI.*
Ai sensi dell'art 429 cod proc civ, la rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere eseguita dal giudice di ufficio ed estesa al coacervo delle percentuali verificatesi dalla maturazione del credito, ancorche anteriore all'entrata in vigore della legge, al momento della liquidazione, e deve essere compiuta con esclusivo riferimento all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT su base nazionale per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, essendo esclusa la possibilita di ricorso a criteri equitativi e agli stessi indici dei prezzi elaborati in Sede locale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)