Sez. L, Sentenza n. 5807 del 03/11/1981 (Rv. 416522 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERIO LEGALE - INDEROGABILITÀ - RICORSO AL CRITERIO EQUITATIVO EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERIO LEGALE - INDEROGABILITÀ - RICORSO AL CRITERIO EQUITATIVO EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere dal giudice eseguita con riferimento unicamente al criterio legale, costituito dall'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT su base nazionale per la scala mobile per i lavoratori dell'industria (art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ.), esclusa la possibilità del ricorso ad altri sistemi di calcolo, ed in particolare, al criterio equitativo (art. 432 cod. proc. civ.), che può invece trovare eccezionale applicazione solo nel caso, raramente verificabile, in cui l'indice legale di riferimento non sia stato formato per determinati periodi, salvo, peraltro, anche in tale ipotesi, l'Obbligo del giudice non soltanto di accertare tale carenza ma anche di seguire un sistema analogo a quello legale, che dia sufficiente ragione della misura della rivalutazione. (V 6258/80, mass n 409989; (V 3360/79, mass n 399761).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)