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Sez. 5, Sentenza n. 14146 del 24/09/2003 (Rv. 567103 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni - Ente per la zona industriale di Trieste - Spettanza dell'esenzione ex art. 7, comma primo lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali - Prova - Onere a carico dell'ente richiedente - Mancato assolvimento - Conseguenze - Spettanza dell'esenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567103-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 7, comma prima, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purché "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. Pertanto, l'esenzione non spetta all'Ente per la zona industriale di Trieste - soggetto pur rientrante nella previsione normativa citata -, qualora l'Ente stesso non abbia fornito la prova della esclusiva destinazione degli immobili ai propri fini istituzionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)