Sez. 5, Sentenza n. 8450 del 22/04/2005 (Rv. 580833 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni - Spettanza ex art. 7, primo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali - Svolgimento di pubblico servizio - Distinzione tra i due concetti - In materia di imprese fornitrici di energia elettrica - Mancata esenzione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 7, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purché "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. È peraltro errato identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragion d'essere dello stesso, con quello di "servizio pubblico", che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata, quali le aziende municipalizzate o altri enti o società che (come nel caso di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia pure costituenti servizi per il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti istituzionali che hanno una propria differenziata connotazione e le imprese che le assicurano, quali esercenti attività commerciali, non hanno ragione di godere esenzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)