Sez. 5, Sentenza n. 8229 del 29/04/2004 (Rv. 572459 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Tasse sulle concessioni governative - Rimborsi - Istanza del contribuente - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
Una volta che il giudice sia stato investito da una eccezione (nella specie: di decadenza, ex art. 2969 cod. civ., dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa) ha anche il potere - dovere di estendere la sua cognizione a tutti i fatti dedotti e provati in corso di causa, indipendentemente dalle dichiarazioni - rese o meno a tale riguardo - dell'altra parte in causa, atteso che tale potere - dovere non è di regola in contrasto con il principio dispositivo che regola il processo civile.(Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria pur in presenza di documenti, prodotti in giudizio e rappresentativi di fatti che portavano a respingere l'eccezione di decadenza del diritto del contribuente, solo perché quest'ultimo, in opposizione all'eccezione di controparte, non aveva dichiarato di volersene avvalere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)