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Sez. L, Sentenza n. 3869 del 17/03/2001 (Rv. 544859 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Contratto di arruolamento a viaggi - Atto pubblico - Efficacia probatoria dell'estrinseco - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 325 Contratto Nazionale - Potere - dovere di controllo del giudice - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544859-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

L'efficacia probatoria privilegiata propria dell'atto pubblico previsto dall'art. 328 cod. nav. per la stipulazione dei contratti di lavoro marittimo, ha riguardo soltanto al contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle parti e non fa venir meno il potere - dovere del giudice di verificare se tale contenuto corrisponda a quello prescritto dall'art. 332 cod. nav. come requisito di validità del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi o a tempo determinato; infatti, tale norma prescrive che il contratto deve contenere, oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o i viaggi da compiere o la durata del rapporto e, in difetto, si applicano le norme sul contratto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 332, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)