Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 36 del 1984
Massime (2)
Massima n. 14723
- Armi e materie esplodenti
- Armi comuni da sparo
- Mancata denuncia in luogo di nuova residenza
- Sanzioni
- Equiparazione all'ipotesi di denuncia mai effettuata
- Ordinanza del giudice a quo
- Difetto di motivazione sulla rilevanza e mancata indicazione della fattispecie
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo e quella di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorità competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto i giudici a quibus non hanno motivato in ordine alla rilevanza della proposta questione, né hanno fatto riferimento alcuno alla fattispecie concreta.
Norme impugnate
- art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
- art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
- art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
- art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 14724
- Armi e materie esplodenti
- Armi comuni da sparo
- Mancata denuncia in luogo di nuova residenza
- Sanzioni
- Equiparazione all'ipotesi di denuncia mai effettuata
- Impugnazione di atto non avente forza di legge
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) in materia di denuncia di detenzione di armi, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorità competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto l'atto impugnato è un regolamento, privo di forza di legge. - S. n. 166/1982. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 166/1982).
Norme impugnate
- art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 38 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre 1982, il 7 ottobre 1982, il 16 giugno 1981, il 1 dicembre 1982, il 2 dicembre 1980, il 30 marzo 1982, il 20 gennaio 1983, il 5 maggio 1981, l'11 maggio 1981, il 5 maggio 1981 e il 14 febbraio 1983 dai Tribunali di Livorno, Mantova, Vasto (n. 4), Enna, Bassano del Grappa, Bologna (n. 2) e Trento, iscritte ai nn. 775 e 937 del registro ordinanze 1982; ai nn. 21, 22, 162, 163, 182, 190, 231, 232 e 237 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88, 135, 149, 163, 198, 212 e 225 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Vasto, con quattro ordinanze emesse il 2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), il 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), il 16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e il 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), il Tribunale di Bologna, con due ordinanze emesse il 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983) e l'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), il Tribunale di Livorno, con ordinanza emessa il 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982), il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983), il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983), e il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983), hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (indicati talvolta nel loro complesso, altre volte in combinazioni differenziate), nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo a quella di chi, denunciata la detenzione di una determinata arma presso l'autorità di pubblica sicurezza o di comando dei carabinieri del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza;
punto 2
ritenuto che i giudizi, concernendo identiche questioni, possono essere riuniti;
punto 3
considerato che tre ordinanze di rimessione - precisamente, quelle emesse dal Tribunale di Livorno (r.o. 775/1982), dal Tribunale di Bassano del Grappa (r.o. 182/1983) e dal Tribunale di Bologna l'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983) - non adducono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza delle proposte questioni, né contengono il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,298, 281,259,258 e 257 del 1983);
che sulle denunce di illegittimità costituzionale oggetto delle restanti ordinanze la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 166 del 19 ottobre 1982 - la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e non fondata la questione di legittimità degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e dal Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del 20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982);
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vasto con ordinanze del 2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983, e dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze