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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2780 del 30/01/2023 (Rv. 666625 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666625-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui

subordina il perfezionamento della definizione agevolata della controversia al preventivo adempimento degli oneri assunti con l'analoga procedura già intrapresa in relazione alla cartella di pagamento, non appalesandosi alcuna disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno aderito alla sola definizione delle liti pendenti e quelli che, in precedenza, avevano optato anche per la "rottamazione" delle cartelle, poiché il diverso regime si giustifica con la differente situazione di fatto disciplinata dalla norma che, essendo finalizzata ad evitare che lo strumento deflattivo sia utilizzato per dilazionare eccessivamente i termini di pagamento, non presenta profili di intrinseca irragionevolezza.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)