Sez. 5 - , Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020 (Rv. 658928 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata mediante cd. pace fiscale - Annullamento "ex lege" dei debiti tributari ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 - Limite di 1.000 euro - Operatività - "Singolo carico" affidato all'agente della riscossione - Nozione - Riferibilità - Cartelle di importo complessivo superiore a 1.000 euro - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)