Sez. 6 - , Sentenza n. 22248 del 18/05/2021 Cc. (dep. 07/06/2021) Rv. 281520 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina emergenziale da covid-19 - Richiesta di discussione orale - Successiva rinuncia - Mutamento del rito - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)