Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280605 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina emergenziale ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 - Procedimento con pluralità di parti - Istanza di discussione orale formulata solo da alcune parti - Celebrazione del procedimento secondo le modalità ordinarie - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve essere adottata la forma ordinaria di trattazione quando, nel caso di più ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento, l'istanza di trattazione orale sia stata formulata tempestivamente anche da una sola delle parti legittimate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)