Sez. 1, Sentenza n. 36503 del 06/06/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273614 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica in caso di applicazione della misura cautelare personale - Esclusione - Valutazione della condotta dell'affidato e degli sviluppi dell'incidente cautelare - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova. (Fattispecie nella quale il tribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare l'intervenuto annullamento della misura cautelare custodiale da parte del tribunale della libertà).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)