Sez. 1, Sentenza n. 16441 del 10/02/2010 Cc. (dep. 28/04/2010) Rv. 247234 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Revoca automatica in caso di sopravvenuta applicazione di misura cautelare - Esclusione - Valutazione delle concrete circostanze del caso - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 43 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)