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Sez. L, Sentenza n. 3918 del 17/03/2003 (Rv. 561179 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratti collettivi di diritto comune - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in materia di contratto collettivo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Sussistenza di tre posizioni retributive distinte all'interno dell'"area operativa" - Omessa verifica della corrispondenza delle stesse a distinti profili professionali - Vizio di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561179-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice di merito il quale, in relazione al contratto collettivo del 26.11.1994 dei postelegrafonici, aveva omesso di verificare se alle tre posizioni retributive differenziate esistenti all'interno dell'area operativa corrispondessero differenti qualifiche collegate a mansioni afferenti a distinti profili professionali, omissione rilevante in quanto, se così fosse risultato, la norma inderogabile contenuta nell'art. 2103 cod. civ. non avrebbe consentito di considerare equivalenti, ai fini dell'inquadramento, mansioni diverse, ciascuna corrispondente ad un diverso livello retributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)