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Sez. 1, Sentenza n. 634 del 24/02/1968 (Rv. 331798 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE- CONTROVERSIE ELETTORALI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - AL PM - RITUALE - AD ALTRO RESISTENTE - NULLA OD OMESSA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331798-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE- CONTROVERSIE ELETTORALI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - AL PM - RITUALE - AD ALTRO RESISTENTE - NULLA OD OMESSA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi del tu 16 maggio 1960, n 570, e successive modificazioni il pubblico ministero e litisconsorte necessario del processo avente ad oggetto controversie elettorali. Pertanto l'avvenuta notifica del ricorso in termini nei suoi confronti esclude che la nullita o Mancanza di notificazione ad altro resistente renda inammissibile l'impugnazione. (V. 572-53).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)