diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3011 del 25/10/1971 (Rv. 354294 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - AMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354294-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - AMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Poiche nei giudizi elettorali il PM assume la veste di parte necessaria, ove il ricorso di impugnazione in appello sia stato notificato alle parti interessate ma non anche al PM, e applicabile il principio secondo cui, in ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione e ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nei termini di legge soltanto ad alcune di esse, sempre che, in ottemperanza del provvedimento del giudice di appello e nel termine da esso fissato, sia eseguita la notificazione per integrazione del contraddittorio nei riguardi delle parti originariamente non citate. (V 634'68, mass n 331798).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)