Sez. 5, Sentenza n. 15866 del 12/07/2006 (Rv. 592110 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Ambito applicativo - Atti meramente liquidatori - Esclusione - Controversie riguardanti pretese ulteriori rispetto a quelle desumibili dai dati esposti dal contribuente - Avviso di liquidazione ai fini INVIM recante il disconoscimento di costi e spese dichiarati dal contribuente - Definizione agevolata - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la chiusura delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 2 quinquies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non essendo consentita ove la controversia investa esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità, ma solo nel caso in cui la pretesa tributaria si caratterizzi come diversa ed ulteriore rispetto a quella desumibile dagli elementi offerti dal contribuente, deve ritenersi ammessa, in materia di INVIM, in relazione ad un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione abbia fatto valere una maggiore pretesa, rispetto al dichiarato, non conseguente all'applicazione automatica di dati tecnici (quali i dati catastali e le conseguenti rendite), ma al disconoscimento di costi e spese incrementative esposti dal contribuente, con conseguente variazione della base imponibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)