Sez. 5, Sentenza n. 11082 del 12/05/2006 (Rv. 590537 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Controversie relative a pretese ulteriori rispetto a quelle desumibili da elementi offerti dal contribuente - Applicabilità - Sussistenza - Controversie relative alla mera correttezza degli atti liquidatori fondati su detti elementi - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di INVIM.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 (che con riguardo alle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, accorda al contribuente la possibilità di determinarne l'estinzione con un pagamento correlato al valore della lite medesima, ed identifica tale valore con la maggior somma reclamata o reclamabile dall'ufficio) dev'essere interpretato nel senso che al beneficio del condono sono ammesse le sole controversie tributarie concernenti liti pendenti su pretese creditorie dell'Amministrazione che si caratterizzino come diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori, si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile (nella fattispecie, in materia di INVIM, la S.C. ha ritenuto definibile la lite avente ad oggetto l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria, assumendo un minor valore iniziale dell'immobile, rispetto a quello dichiarato, aveva aumentato la base imponibile del tributo, pretendendo un'imposta superiore a quella desumibile dagli elementi offerti dal contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)