Sez. 2, Sentenza n. 144 del 09/01/1993 (Rv. 480198 - 01)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Adempimento della prestazione corrispettiva del prezzo od offerta della stessa - Condizioni - Esigibilità al momento della domanda giudiziale - Previsione di adempimento al momento della stipulazione del contratto definitivo - Emissione della sentenza costitutiva - Pagamento del prezzo - Condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
Il contraente che chieda, a norma dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne comunque offerta solo se tale prestazione sià già esigibile al momento della proposizione della domanda, mentre non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo concordato o l'eventuale parte residua di esso, quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo o, addirittura, in un momento successivo. In quest'ultimo caso, la sentenza sostitutiva del contratto definitivo promesso e non concluso deve essere senz'altro emessa ed il pagamento del corrispettivo della quota residuale va imposto come condizione per il verificarsi o il permanere dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)