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Sez. 2, Sentenza n. 795 del 24/01/1995 (Rv. 489891 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Adempimento della prestazione corrispettiva del prezzo od offerta della stessa - Condizioni - Esigibilità al momento della domanda giudiziale - Previsione di adempimento al momento di stipulazione del contratto definitivo - Emissione della sentenza costitutiva - Pagamento del prezzo - Condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489891-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il contraente, il quale chiede ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia già eseguibile al momento della domanda giudiziale, sì che non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo quando il pagamento del prezzo stesso (o della parte residua di esso) per accordo delle parti debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo; in questa ipotesi la sentenza costitutiva del contratto definitivo, promesso e non stipulato, dev'essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo (o della parte residua) deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)