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Sez. 1, Sentenza n. 5794 del 22/05/1993 (Rv. 482467 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Estinzione del contratto - Risoluzione - Per volontà della P.A. | Giudizio per la contestazione dei presupposti della risoluzione e per la risoluzione per inadempimento del committente - Appaltatore - Preventivo esperimento del procedimento ex art. 42 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482467-01

Opere pubbliche (appalto di) - Estinzione del contratto - Risoluzione - Per volontà della P.A.

Con riguardo ad un contratto di appalto di opera pubblica che sia stato autoritativamente risolto dall'amministrazione committente a norma degli artt. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 27 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'appaltatore non ha l'onere di esperire il procedimento di risoluzione amministrativa delle controversie, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, quale condizione per la procedibilità del giudizio avente ad oggetto la contestazione della sussistenza dei presupposti della risoluzione di autorità del contratto e la contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento del committente, atteso che il suddetto procedimento di risoluzione amministrativa riguarda esclusivamente le contestazioni delle determinazioni del direttore dei lavori influenti sulla prestazione e sulla posizione contrattuale dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)