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Sez. L, Sentenza n. 5065 del 09/04/2002 (Rv. 553611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Presunzione "ex" art. 1, terzo comma, legge n. 7 del 1963 - Operatività nel periodo di sospensione del rapporto per malattia della lavoratrice - Sussistenza - Conseguenze - Licenziamento intimato entro l'anno dalla celebrazione delle nozze ancorché motivato dal superamento del periodo di comporto per malattia - Nullità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

La garanzia, per la lavoratrice, del divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio - operante, in forza della presunzione legale di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, allorché esso sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale contemplate nell'ultimo comma dello stesso art. 1, nel periodo compreso dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione - non viene meno durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia della lavoratrice, con la conseguenza che è nullo, ai sensi della citata legge speciale, il licenziamento della lavoratrice intimato dal datore di lavoro nell'anno dalla celebrazione delle nozze, ancorché motivato dal superamento del periodo massimo di comporto per malattia; la persistente operatività del divieto di licenziamento per causa di matrimonio durante la sospensione del rapporto di lavoro "ex" art. 2110 cod. civ. non comporta alcun effetto di sovrapposizione delle tutele con prolungamento temporale del divieto di recesso, atteso che la garanzia di conservazione del posto di lavoro durante la malattia e la previsione della nullità del licenziamento per causa di matrimonio muovono su piani concettualmente distinti e rispondono a finalità diverse, e che, pertanto, il divieto di licenziamento della lavoratrice è destinato ad operare solo nel periodo determinato dall'art. 1 della legge n. 7 del 1963, senza che sul decorso di esso incida il comporto per malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)