Sez. L, Sentenza n. 7176 del 10/05/2003 (Rv. 562863 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Licenziamento intimato nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazioni e il compimento di un anno dalla celebrazione - Radicale nullità - Configurabilità - Conseguenze - Diritto alla riammissione in servizio e alla relativa retribuzione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO
Il licenziamento della lavoratrice intimato - in violazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il compimento di un anno dalla celebrazione è radicalmente nullo (e non temporaneamente inefficace) e comporta, perciò, il diritto della lavoratrice ad essere riammessa in servizio ed a percepire la retribuzione globale di fatto sino al giorno della effettiva riammissione.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)