Sez. 3, Sentenza n. 9776 del 30/04/1987 Ud. (dep. 07/09/1987) Rv. 176636 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE NECESSARIE AD EVITARE UN AUMENTO DELL'INQUINAMENTO - È REATO OMISSIVO PERMANENTE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE NECESSARIE AD EVITARE UN AUMENTO DELL'INQUINAMENTO - È REATO OMISSIVO PERMANENTE.*
È omissivo permanente il reato previsto dagli artt. 21 e 25 legge 10 maggio 1976, n. 319, che consiste nel mancato adempimento dello Obbligo di adottare misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, poiché la situazione dannosa o pericolosa si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta antigiuridica di colui che effettua lo scarico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)