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Sez. 3, Sentenza n. 8318 del 11/01/1988 Ud. (dep. 21/07/1988) Rv. 178907 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICO DI RIFIUTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ - SUPERAMENTO - REATO CONFIGURABILE - CONTENUTO - REATO PERMANENTE - OBBLIGO DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178907-01

ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICO DI RIFIUTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ - SUPERAMENTO - REATO CONFIGURABILE - CONTENUTO - REATO PERMANENTE - OBBLIGO DELL'IMPUTATO.*

La contravvenzione di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319 del 1976 è caratterizzata da un elemento ulteriore rispetto "ai casi previsti dai due commi precedenti", indicati nello stesso articolo, ossia dal superamento nello scarico dei limiti di accettabilità. Tale reato è comunque caratterizzato da un inadempimento, che continua e si protrae nel tempo, avendo di mira il legislatore la situazione obiettiva di uno scarico potenzialmente lesivo di un bene giuridico da tutelare, sia pure nel quadro formale delle autorizzazioni amministrative. Trattasi, dunque, di reato permanente, poiché la omissione colposa di misure atte ad evitare che lo scarico superi i limiti della tabella, implicando un dovere positivo di controllo ed intervento, non si risolve in un inadempimento istantaneo, ma si protrae nel tempo. Il prelievo dei campioni evidenzia soltanto il protrarsi di una Azione antigiuridica. È compito dell'imputato offrire la prova che la permanenza è cessata per avere egli compiuto Atti idonei a tale scopo. (V mass n 155461; (V mass n 170724; (V mass n 173038; (V mass n 176636).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)