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Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 09/04/1980 (Rv. 405951 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - ALEA - REQUISITI - VITALIZIATO AVANTI NEGLI ANNI MA NON MALATO - CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETA DI UN IMMOBILE DI MODESTO VALORE E RISERVA DELL'USUFRUTTO - VITALIZIANTE, OBBLIGATO PER LEGGE AGLI ALIMENTI, IMPEGNATO PER CONTRATTO AL MANTENIMENTO DEL VITALIZIATO - ALEA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA ACQUISIZIONE DA PARTE DEL VITALIZIANTE DEL DIRITTO DI VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA NELL'IMMOBILE CEDUTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405951-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - ALEA - REQUISITI - VITALIZIATO AVANTI NEGLI ANNI MA NON MALATO - CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETA DI UN IMMOBILE DI MODESTO VALORE E RISERVA DELL'USUFRUTTO - VITALIZIANTE, OBBLIGATO PER LEGGE AGLI ALIMENTI, IMPEGNATO PER CONTRATTO AL MANTENIMENTO DEL VITALIZIATO - ALEA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA ACQUISIZIONE DA PARTE DEL VITALIZIANTE DEL DIRITTO DI VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA NELL'IMMOBILE CEDUTO - ININFLUENZA.*

Nel contratto di vitalizio oneroso l'alea, elemento essenziale di tale contratto, e ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzino una situazione d'incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa la perdita che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e nella effettiva durata del rapporto, con la conseguenza che l'alea va esclusa sia quando l'entita della rendita assicurata sia inferiore o uguale ai frutti ed utili ricavabili dal cespite ceduto, sia quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di eta talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le piu ottimistiche previsioni, che non potra sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile. Non puo, pertanto, escludersi l'alea nel contratto stipulato fra un vitaliziato, avanti negli anni ma non malato, che cede la nuda proprieta di un immobile di modesto valore, riservandosene l'usufrutto ed un vitaliziante, obbligato per legge agli alimenti, che si sia impegnato al mantenimento del vitaliziato, per essere quest'ultimo Obbligo di contenuto piu ampio di quello alimentare, mentre e irrilevante ai predetti fini la circostanza che, successivamente alla stipulazione del contratto di vitalizio, il vitaliziante abbia ottenuto dal vitaliziato il diritto di vivere con la propria famiglia nell'appartamento ceduto. (V 3980/76, mass n 382648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)