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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022 (Rv. 664362 - 01)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione - Necessità - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Giudizi relativi a diritti personalissimi - Autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664362-01

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)