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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24004 del 07/08/2023 (Rv. 668855 - 01)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Iniziativa promossa dal figlio interdetto - Legittimazione - Tutore dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Insussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668855-01

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art.374, n.5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue,

oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art.374 c.c.

Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 417, Cod. Civ. art. 712, Cod. Civ. art. 374 lett. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)