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Sez. 1, Sentenza n. 477 del 21/02/1974 (Rv. 368202 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - LIMITI - OBBLIGO DI INFORMAZIONE - INOSSERVANZA - RAPPRESENTANZA DI UN ENTE - STATUTO DELL'ENTE - MANCATO ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368202-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - LIMITI - OBBLIGO DI INFORMAZIONE - INOSSERVANZA - RAPPRESENTANZA DI UN ENTE - STATUTO DELL'ENTE - MANCATO ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*

Del principio dell'affidamento non puo valersi il soggetto che, fermandosi alla mera apparenza dell'altrui dichiarazione, non si curi di accertare se essa corrisponde alla realta delle cose, quando questa risulta dai mezzi di pubblicita o dalle speciali formalita predisposte dalla legge e da lui controllabili; come dalle norme statutarie, note e conoscibili da chiunque, che regolano il contenuto e i limiti del potere di rappresentanza dell'ente col quale viene a contrattare. (nella specie la banca nazionale del lavoro contestava che, in ipotesi di accollo di un debito verso di essa, valesse come adesione di essa creditrice, con liberazione del debitore originario, una dichiarazione proveniente da una sua filiale ma non gia dal comitato esecutivo della Sezione mediocredito, unico organo competente a deliberare in proposito a norma dell'art 13 dello statuto approvato con DM 17 aprile 1948). (V 3082'72, mass n 360857; 3510'71, mass n 355154).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1275, DM 17/04/1948 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)