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Sez. 3, Sentenza n. 3510 del 04/12/1971 (Rv. 355154 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - LIMITI - SISTEMA LEGALE DI PUBBLICITA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355154-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - LIMITI - SISTEMA LEGALE DI PUBBLICITA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il principio dell'apparenza giuridica trova un limite nelle ipotesi in cui l'ordinamento riconosca valore costitutivo, probatorio o anche di semplice notizia, ad un particolare sistema di pubblicita, diretto a rendere noto ai terzi una determinata situazione giuridica, sulla quale possano fare legittimo affidamento, onde il terzo che non abbia curato di accertarsi della situazione giuridica risultante dalla pubblicita non puo invocare in suo favore il principio dell'apparenza al fine di giovarsi di una diversa presunta situazione a lui favorevole; siffatta limitazione non opera, peraltro, quando si faccia riferimento non ad un vero e proprio sistema di pubblicita, ma soltanto alle risultanze di alcuni Atti certificativi o autorizzativi o di natura fiscale, e ad adempimenti amministrativi, o addirittura ad Atti privati, che non possono essere equiparati alle pubblicita prescritte dalla legge. (V 2262'69, mass n 341640; 1142'68, mass n 332621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)