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Sez. L, Sentenza n. 4857 del 28/02/2014 (Rv. 630269 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati - Regime delle incompatibilità - Elencazione operata dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - Tassatività - Esclusione - Art. 17 dell'accordo collettivo nazionale del 28 dicembre 2005 dei pediatri di libera scelta - Previsioni integrative - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630269-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di incompatibilità con l'iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale del 28 settembre 2005 dei pediatri di libera scelta, nel prevedere, in via integrativa delle disposizioni di cui all'art. 48, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (la cui elencazione delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale non può considerarsi tassativa), un'ulteriore causa di incompatibilità nel godimento, da parte del sanitario, di un trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti dal medesimo Servizio sanitario nazionale, è legittimo dal momento che tale previsione non è contrastante con il fine, perseguito dalla norma primaria, di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni, ponendosi anzi in armonia con il principio generale, espresso dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 28/09/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)