Sez. L, Sentenza n. 5952 del 03/07/1997 (Rv. 505676 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Limiti di età di settanta anni - Legittimità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'art. 11, lett. a), d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed i medici della medicina generale, che prevede per i medici il limite di età dei settanta anni, è in armonia con il principio secondo cui gli atti di normazione secondaria, mentre non possono porsi in contrasto con la fonte primaria cui si riferiscono, o con altra legge o con i principi generali dell'ordinamento dello stato, possono dettare norme che valgano ad integrare la disciplina legislativa ed a chiarirne L'esatta portata con precetti esplicativi, purché in ogni caso le norme di carattere interpretativo ed integrativo siano conformi alle finalità della legge che ne autorizza l'emanazione; infatti, da una parte l'art. 48, comma 3, n. 2 e 3, legge n. 833 del 1978 - che non ha carattere tassativo nell'elencazione dei limiti alla convenzione - demanda agli accordi collettivi nazionali l'istituzione ed i criteri di formazione degli elenchi unici dei medici convenzionati e la disciplina di accesso alla convenzione sicché è legittima l'integrazione "praeter legem", volta ad integrarla per la parte relativa alle cause di cessazione del rapporto; d'altra parte l'art. 2, comma 4, legge 28 dicembre 1995 n.549 ha disposto che il rapporto tra le UU.SS.LL. ed i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il servizio sanitario nazionale, cessa al compimento del settantesimo anno di età. 1
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 11, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)