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Sez. 3, Sentenza n. 319 del 14/02/1964 (Rv. 300391 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300391-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione (art. 373 cod.proc.civ.) ha carattere formalmente e sostanzialmente ordinatorio e non puo, pertanto, essere impugnato con ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)