diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8018 del 30/10/1987 (Rv. 455714 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA PREVISTA DALL'ART. 373 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455714-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA PREVISTA DALL'ART. 373 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., con la quale - anche in relazione all'art. 46, settimo comma, della legge n. 203 del 1982 che aggiunge due ipotesi legali di grave ed irreparabile danno ove l'esecuzione privi il concessionario e la sua famiglia del principale mezzo di sostentamento ovvero pregiudichi seriamente l'integrità economica dell'azienda o l'allevamento degli animali - il giudice di merito accorda o nega la sospensione dell'esecuzione della sentenza da lui pronunciata, avendo natura di provvedimento ordinatorio che non risolve alcuna controversia sul piano contenzioso, non è impugnabile in Cassazione, neppure a norma dell'art. 111 della Costituzione. (Conf 1893/81, mass n 412578; (Conf 1559/70, mass n 347439; (Conf 319/64, mass n 300391).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)