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Sez. 2, Sentenza n. 5682 del 19/10/1988 (Rv. 460218 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA - MANCATO RECLAMO - MANCATA RICHIESTA DI REVOCA IN SEDE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - DEDUZIONE NEL GRADO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460218-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA - MANCATO RECLAMO - MANCATA RICHIESTA DI REVOCA IN SEDE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - DEDUZIONE NEL GRADO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Qualora nel giudizio di primo grado, la parte che si sia opposta all'ammissione di una prova testimoniale, non proponga reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore che la prova ammette in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ., né chieda, in Sede di conclusioni definitive, la revoca della detta ordinanza, la questione in ordine all'ammissibilità della prova, espletata in primo grado, non può essere sollevata in grado di appello, restando, pertanto, precluso al giudice di secondo grado di dichiarare inammissibile quella prova e di ometterne il relativo esame. (Conf 6970/82, mass n 424632; (Conf 1045/80, mass n 404511; (Conf 925/79, mass n 397085; (Conf 2873/74, mass n 371300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)