Sez. 2, Sentenza n. 6970 del 16/12/1982 (Rv. 424632 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA - MANCATO RECLAMO EX ART. 178 COD. PROC. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE, IN QUESTA SEDE, DELLA RICHIESTA DI REVOCA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA RICHIESTA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA - MANCATO RECLAMO EX ART. 178 COD. PROC. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE, IN QUESTA SEDE, DELLA RICHIESTA DI REVOCA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA RICHIESTA - CONSEGUENZE.*
Poiché in ordine all'efficacia delle ordinanze il principio del primo comma dell'art. 177 cod. proc. civ. non può derogare alle preclusioni determinate dalle legge processuale in relazione alle fasi e gradi del giudizio, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza ammissiva di una prova non impedisce alla parte che si sia opposta all'ammissione di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189 sempre ché in Sede di conclusioni definitive abbia richiesto la revoca dell'indicata ordinanza restando, in caso contrario, precluso al collegio di decidere in merito all'ammissibilità della prova e così provvedere all'eventuale sua revoca - salva sempre la libera valutazione delle relative risultanze - con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere riproposta al giudice di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)