Sez. 2, Sentenza n. 253 del 07/02/1962 (Rv. 250396 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - SIMULAZIONE RELATIVA - A SCOPI FRAUDOLENTI - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DISSIMULATO SOTTO LA APPARENZA DI UN'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - AL FINE DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - SIMULAZIONE RELATIVA - A SCOPI FRAUDOLENTI - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DISSIMULATO SOTTO LA APPARENZA DI UN'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - AL FINE DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONSEGUENZE.*
La frode alla legge puo essere realizzata anche attraverso un negozio relativamente simulato, tutte le volte che l'elusione della legge venga esteriormente occultata mediante l'apparente stipulazione di un negozio lecitò lo svisamento dello stato di fatto costituisce in questi casi, se non un mezzo per eludere la legge, un'artificiosa modalita per occultarne la violazione che dev'essere rimossa dal giudice. Accertato, pertanto, che un contratto di associazione in partecipazione e stato stipulato per mascherare un rapporto di lavoro subordinato al fine di evitare il versamento dei contributi previdenziali obbligatori, il giudice deve applicare alla realta della situazione contrattuale la disciplina legale imperativa (art 2115 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)