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Sez. 1, Sentenza n. 23015 del 12/11/2010 (Rv. 615652 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Emissione di certificati rappresentativi della posizione contrattuale di associato in partecipazione - Offerta al pubblico - Configurabilità del divieto ex art. 1344 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 385 del 1993.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615652-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE

L'offerta al pubblico di valori mobiliari di associazione in partecipazione - mediante emissione di certificati rappresentativi della posizione di associato - non costituisce negozio in frode alla legge, ex art. 1344 cod. civ. in relazione all'art.2410 cod. civ. ed alla luce della legge n. 216 del 1974 (disposizioni applicabili, "ratione temporis", con riguardo al quadro normativo vigente prima del d.lgs. n. 385 del 1993), in quanto la disciplina del prestito obbligazionario è modellata su quella del mutuo, e la diversità rispetto al contratto di associazione in partecipazione, individuabile nel fatto che l'associato rischia il suo apporto, porta ad escludere che l'emissione di buoni rappresentativi da parte dell'associata possa integrare l'elusione dell'art. 2410 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2410, Cod. Civ. art. 2549, Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)