Sez. 6, Sentenza n. 1803 del 28/09/1983 Cc. (dep. 14/11/1983) Rv. 161168 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ORDINANZA DI RIESAME E PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE - NATURA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ORDINANZA DI RIESAME E PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE - NATURA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Con le Disposizioni concernenti la richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi emessi dal magistrato singolo il legislatore ha predisposto un meccanismo di controllo collegiale nel quale il provvedimento di cattura e l'ordinanza di riesame del tribunale della libertà costituiscono una fattispecie complessa e nel loro insieme il titolo per la restrizione della libertà personale, giacché integrano insieme la condizione per la legittima restrizione di detta libertà. Ne consegue che solo se dall'unitaria configurazione dei due provvedimenti non emerga una motivazione adeguata e corretta in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla opportunità di avvalersi della facoltà di coercizione, la fattispecie in parola potrà dirsi viziata da illegittimità; sicché non è richiesto dalla legge che gli estremi di una motivazione idonea debbano già essere contenuti necessariamente e per intero nel primo elemento della fattispecie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)