Sez. 2, Sentenza n. 1928 del 14/05/1984 Cc. (dep. 18/06/1984) Rv. 164890 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - LEGITTIMITÀ.*
In Sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale della libertà può integrare la motivazione del provvedimento in ordine agli indizi di colpevolezza, in quanto, nei limiti degli Atti trasmessi, ha una cognizione piena equivalente a quella dell'autorità che ha emesso il provvedimento stesso. Invero, il titolo che legittima la restrizione della libertà personale risulta proprio dalla combinazione dei due Atti del magistrato singolo e del giudice collegiale, non essendo per quest'ultimo operante il limite dello effetto devolutivo. (V mass n 159257; (V mass n 161168; (V mass n 161169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)