Sez. U, Sentenza n. 10456 del 24/10/1997 (Rv. 509198 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo - Commissioni Tributarie - Cognizione - Devoluzione - Domanda di garanzia del sostituto per la ipotesi di soccombenza sulla domanda principale - Giudice ordinario - Cognizione - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia fra sostituito e sostituto, relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, anche nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata nei confronti del sostituto invocando l'art. 2043 cod. civ., è devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. La domanda con la quale il sostituto chiede di essere garantito in caso di soccombenza sulla domanda proposta dal sostituito resta, invece, di competenza del giudice ordinario, dal momento che la disposizione di cui all'art. 32 cod. proc. civ., sulla modificazione della competenza per ragione di connessione, non si applica nella ipotesi in cui la causa principale sia devoluta alla giurisdizione di un giudice diverso da quello ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)