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Sez. U, Sentenza n. 8277 del 10/10/1994 (Rv. 488057 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia promosse dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto per il pagamento della parte del credito ritenuta per imposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Amministrazione finanziarie - Litisconsorzio - Carattere necessario - Incompletezza del contraddittorio - Conseguente spostamento della giurisdizione - Inammissibilità - Deduzione del carattere non retributivo del credito - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488057-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che quest'ultimo abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta di imposta, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, non a quella del giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituto e sostituito, perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito di provvedere all'integrazione del contraddittorio (artt. 99 - 102 cod. proc. civ. applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636). Nè tale giurisdizione viene meno ove si deduca il carattere non retributivo delle somme sulle quali è stata operata la trattenuta, dal momento che proprio l'accertamento della natura di tali somme costituisce l'oggetto della controversia in ordine alla quale deve affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)