Sez. 4, Sentenza n. 4112 del 06/03/1989 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180847 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
La particolare procedura del patteggiamento, prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, può essere applicata la sanzione sostitutiva con la conseguente Estinzione del reato, non è applicabile ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (Conf mass n 177702).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)