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Sez. 4, Sentenza n. 4112 del 06/03/1989 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180847 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180847-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*

La particolare procedura del patteggiamento, prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, può essere applicata la sanzione sostitutiva con la conseguente Estinzione del reato, non è applicabile ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (Conf mass n 177702).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)