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Sez. U, Sentenza n. 2605 del 21/12/1987 Ud. (dep. 25/02/1988) Rv. 177702 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177702-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*

La particolare procedura del cosiddetto patteggiamento, prevista dagli art. 77 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato, può essere applicata una sanzione sostitutiva con conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, non è applicabile in relazione a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)