Sez. 2, Sentenza n. 29552 del 09/07/2025 Cc. (dep. 18/08/2025) Rv. 288451-01
NULLITA' - ATTI ABNORMI | Ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Imposizione alle parti della riassunzione del giudizio davanti al giudice civile - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
NULLITA' - ATTI ABNORMI
E' ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormità strutturale, l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con cui la corte di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziative delle parti.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)