Sez. 2 - , Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020 (Rv. 657567 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Sanzioni amministrative – Violazione per omessa tenuta di regolare contabilità di cui all’art. 8 del d.l. n. 49, conv. in l. n. 119 del 2003 – Pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l. n. 689 del 1981 – Ammissibilità – Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative applicate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. quote-latte), l'acquirente che non abbia rispettato gli obblighi di regolare tenuta della contabilità di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 49 del 2003, conv. in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, l. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, posto che la sanzione prevista non è proporzionale, risultando espressamente fissati un limite minimo pari ad euro 1.000, 00 e uno massimo di euro 100.000, 00.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 8 com. 3, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)