Sez. 5, Sentenza n. 28028 del 30/12/2009 (Rv. 611305 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Fondazioni bancarie - Esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie - Accertamento dei presupposti per godere del beneficio - Organo competente - Ufficio Imposte Dirette - Configurabilità - Ragioni - Accertamento dell'Ispettorato Compartimentale - Equipollenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il controllo sul possesso, da parte di una fondazione bancaria, dei requisiti per poter godere dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi, prevista dall'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, non compete all'Ispettorato Compartimentale, cui la norma citata riconosce soltanto il compito di trasmettere alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese, ma, in base ai principi generali in materia di accertamento delle obbligazioni tributarie, all'Ufficio delle Imposte Dirette.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)