Sez. 5, Sentenza n. 17669 del 06/08/2014 (Rv. 631974 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Esenzione dalla ritenuta d'acconto ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962 - Accertamento dei presupposti soggettivi - Necessità - Attestazione dell'ente sulla pertinenza degli utili - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
L'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi riconosciuto alla persone giuridiche pubbliche o alle fondazioni esenti dall'imposta sulle società e che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica deriva esclusivamente dal possesso dei predetti requisiti soggettivi, i quali costituiscono condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Pertanto, l'attestazione scritta prevista dall'art. 10 bis, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con cui i predetti enti dichiarano al competente Ispettorato delle Imposte Dirette, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili, che questi ultimi sono di loro esclusiva pertinenza, non ha efficacia costitutiva, né è in alcun modo preclusiva del potere di accertamento spettante all'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)